IL RETTORE
  Visto lo  statuto dell'Universita' degli studi  di Ancona approvato
con decreto del Presidente della Repubblica, 4 ottobre 1971, n. 1330,
e successive integrazioni e modificazioni;
  Visto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'Istruzione  superiore,
approvato con reggio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Vista la legge  19 novembre 1990, n. 341, recante  la riforma degli
ordinamenti didattici universitari;
  Visto  il decreto  del Ministero  dell'universita' e  della ricerca
scientifica  e tecnologica  del 31  luglio  1992, con  il quale  sono
inseriti nella  tabella XLII, annessa  al regio decreto  30 settembre
1938,  n. 1652,  e successive  modificazioni ed  integrazioni, alcuni
diplomi  universitari ed  e' aggiunta  la tabella  XLIII recante  gli
ordinamenti  didattici dei  corsi di  diploma universitari  dell'area
economica;
  Visto il  decreto ministeriale  del 19  gennaio 1995  relativo alle
modificazioni  all'ordinamento didattico  universitario relativamente
ai corsi di diploma universitario afferenti alla facolta' di economia
in particolare  l'art. 4, lettera a),  art. 9, ultimo comma,  ed art.
18;
  Visto  il proprio  decreto  del 30  ottobre 1993  con  il quale  si
inserisce nello statuto dell'Universita' di  Ancona al titolo 5, art.
5.2.1, il  diploma universitario in economia  e amministrazione delle
imprese;
  Considerato  che presso  l'Ateneo  e' in  fase  di elaborazione  lo
statuto ai sensi dell'art. 16 della  legge n. 168/1989 e che pertanto
non e'  ancora avviato  l'iter procedimentale per  l'approvazione del
regolamento didattico di  Ateno previsto dall'art. 11  della legge n.
341/1990 richiamato dal decreto ministeriale di cui in premessa;
  Vista la delibera della facolta'  di economia dell'8 marzo 1995 con
la  quale si  propone che  all'art. 3  dello statuto  del diploma  in
economia ed  amministrazione delle  imprese dopo  la frase  "Il piano
degli  studi  per  il  conseguimento  del  diploma  universitario  in
economia  ed   amministrazione  delle  imprese  deve   comprendere  3
insegnamenti dell'area  giuridica e  almeno 2  insegnamenti dell'area
matematicostatistica" venga  inserito il seguente testo:  "Al fine di
facilitare  il  ricorso a  esperienze  e  professionalita' esterne  i
moduli relativi  all'area professionale  potranno essere  affidati ad
esperti con titoli ed  esperienze professionali documentati, ai sensi
dell'ultimo  comma  dell'art.  4  del decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 162 del 10 marzo 1982".
  Verificato  che tale  proposta  non risulta  riportata nel  decreto
ministeriale  del 31  luglio  1992, tabella  XLIII, pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  255  del  29  ottobre  1992  concernente  le
modificazioni  all'ordinamento didattico  universitario relativamente
ai corsi di diploma universitario dell'aera economica;
  Ritenuto   necessario   prevedere  nell'ordinamento   del   diploma
universitario  in  economia  ed   amministrazione  delle  imprese  la
possibilita' di  ricorrere ad  esperienze e  professionalita' esterne
relativamente ai moduli dell'area professionale;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche di questo Ateneo intese ad ottenere:
  all'art.  5.2.1 relativo  al diploma  universitario in  economia ed
amministrazione delle imprese:
  l'inserimento  dopo  la  frase:  "Il   piano  degli  studi  per  il
conseguimento    del   diploma    universitario   in    economia   ed
amministrazione  delle   imprese  deve  comprendere   3  insegnamenti
dell'area    giuridica   e    almeno    2   insegnamenti    dell'area
matematicostatistica" del seguente testo:
  "Al fine di  facilitare il ricorso a  esperienze e professionalita'
esterne  i moduli  relativi  all'area  professionale potranno  essere
affidati   ad  esperti   con  titoli   ed  esperienze   professionali
documentati, ai sensi  dell'ultimo comma dell'art. 4  del decreto del
Presidente della Repubblica n. 162 del 10 marzo 1982";
  la sostituzione al punto 2, lettera a), con il seguente testo:
  "quelli attivabili nei corsi di laurea della facolta' di economia";
   l'aggiunta al punto 3 ultimo comma:
  "nell'ambito di convenzioni stipulate dall'Ateneo, il conseguimento
di certificati internazionalmente riconosciuti puo' essere equiparato
al superamento delle prove di idoneita' nelle lingue straniere".
   l'abrogazione del punto 10.
  Viste le delibere degli organi accademici di questa Universita' con
le quali si chiede:
  l'inserimento nella tabella XLIII  - corsi di diploma universitario
dell'area economica del decreto ministeriale 31 luglio 1992 del testo
sopra citato;
  Vista la nota  ministeriale prot. n. 27 del 21  gennaio 1997 con la
quale  si trasmette  il parere  espresso dal  Consiglio universitario
nazionale   e  si   invita  questa   Universita'  a   predisporre  il
provvedimento di competenza;
  Visto il  parere espresso dal Consiglio  universitario nazionale in
data 15 novembre 1996;
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita' di Ancona  approvato e modificato con i
decreti  indicati nelle  premesse  e'  ulteriormente modificato  come
appresso:
  all'art. 5.2.1.  relativo al  diploma universitario in  economia ed
amministrazione delle imprese:
  al punto  2, la  lettera a)  e' sostituita  con il  seguente testo:
"quelli attivabili nei corsi di laurea della facolta' di economia";
  al  punto  3,  ultimo  comma, viene  aggiunto  il  seguente  testo:
"nell'ambito di  convenzioni stipulate dall'Ateneo,  il conseguimento
di certificati internazionalmente riconosciuti puo' essere equiparato
al superamento delle prove di idoneita' nelle lingue straniere".
  viene  inserito  dopo  la  frase:  "Il piano  degli  studi  per  il
conseguimento    del   diploma    universitario   in    economia   ed
amministrazione  delle   imprese  deve  comprendere   3  insegnamenti
dell'area    giuridica   e    almeno    2   insegnamenti    dell'aera
matematicostatistica" il  seguente testo:  "Al fine di  facilitare il
ricorso  a esperienze  e professionalita'  esterne i  moduli relativi
all'area professionale potranno essere affidati ad esperti con titoli
ed  esperienze professionali  documenti, ai  sensi dell'ultimo  comma
dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 10
marzo 1982";
    il punto 10 viene abrogato.
   Ancona, 30 aprile 1997
                                                  Il rettore: Pacetti